TECNICO ADDETTO SICUREZZA LASER
TSL ASL
LA NORMATIVA
Per studi fisioterapisti, ambulatori medici, centri estetici e per tutti gli utilizzatori di laser nei luoghi di lavoro
Quali compiti ha il Datore di Lavoro che gestisce uno strumento Laser?
Il Datore di Lavoro con LASER CLASSE 3B O CLASSE 4 deve
Verificare che siano state messe in atto le seguenti misure di prevenzione:
- presenza dei requisiti minimi per l’ambiente di utilizzo precedentemente individuati dalla procedura
- presenza dei DPI oculari previsti dal costruttore o dall’Addetto alla Sicurezza LASER
- presenza sul LASER e sul manuale, di etichette indicanti classe e tipo di radiazione emessa
- procedure scritte sul corretto utilizzo
- procedure scritte per l’allineamento (se previste come manutenzione da parte degli operatori)
- formazione ed addestramento degli operatori addetti al macchinario
- formazione di tutti i lavoratori sul rischio specifico da LASER
- nomina di un Addetto alla Sicurezza LASER che abbia le conoscenze per la gestione di tutti gli aspetti della sicurezza del sistema LASER in oggetto, come l’applicazione delle misure di tutela fornite dal produttore, la verifica dell’idoneità dei DPI oculari, la stesura del regolamento di sicurezza
Quale normativa è necessario seguire per lavorare in sicurezza con uno strumento Laser?
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER
IL DVR ROA E L’ INCARICO TECNICO ADDETTO SICUREZZA LASER
Il D.lgs. 81/08 all’art.181 prevede che per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti il datore di lavoro debba fare ricorso a “personale qualificato” “in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
“D. Lgs. n.81/2008, Titolo VIII Capo I, II, III, IV, V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative” (edizione luglio 2008 aggiornata nel 2010 e nel 2014).
Questo documento espone “quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato che effettua la valutazione del rischio” di cui all’art.181 del D. Lgs.81/08 specificando che “la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento” e poi ancora: “Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del DDL sono contenute nel documento:
“Profilo professionale dell’Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizione a “RADIAZIONI OTTICHE” redatto a cura della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione).
Il documento CIIP di riferimento indica i requisiti per l’ASL/TSL: aver seguito uno specifico corso di formazione teorico-pratico con relativo esame finale, della durata di almeno 40 ore di cui circa 2/3 di teoria e 1/3 di esercitazioni pratiche e laboratorio; inoltre aver svolto attività adeguatamente documentabile nel settore della sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche coerenti per almeno un anno in modo tale da dimostrare il possesso delle competenze specifiche.
Sia a livello internazionale che a livello nazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3B e 4, debba servirsi della consulenza specialistica di un “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL), con competenze specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione da adottare (in campo industriale, di ricerca e nei settori civili e ambientali) assicurando che siano predisposti adeguati controlli per minimizzare i rischi derivanti dall’uso di apparecchiature laser e che vengano effettuati regolari monitoraggi tenendo registrazione delle esposizioni e dell’efficacia delle misure di controllo.
Nell’ambito delle applicazioni mediche dei laser, la normativa nazionale CEI 76-6 individua la figura dell’Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) e la necessità della sua presenza per apparecchiature LASER di Classe 3B e 4.
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